Il Bonus Psicologico è un contributo economico stanziato dal governo italiano e destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. L’iniziativa nasce per rispondere all’aumento delle condizioni di disagio psicologico come depressione, ansia e stress, aggravate dall’emergenza pandemica.
Il contributo attualmente copre un importo massimo di 50 euro per seduta, fino a un massimo di 1.500 euro per beneficiario (in base al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE) ed è possibile richiederlo annualmente.
Chi può richiedere il Bonus Psicologico?
Il contributo è rivolto ai cittadini residenti in Italia con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro. L’importo massimo del bonus varia in base alla fascia ISEE:
- ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 1.500 euro.
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: fino a 1.000 euro.
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: fino a 500 euro.
Come presentare la richiesta
La domanda per accedere al Bonus Psicologico può essere presentata annualmente tramite la piattaforma online dell’INPS. Il servizio è accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS.
Per il 2025, il periodo per l’invio delle richieste sarà di almeno 60 giorni, con un preavviso di apertura della piattaforma per l’invio delle domande comunicato dall’INPS con almeno 30 giorni di anticipo.
La richiesta del bonus è gratuita.
Comunicazione dell’esito
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redigerà le graduatorie suddivise per regione e provincia autonoma, in base alle risorse disponibili. L’esito della domanda verrà comunicato direttamente attraverso il portale INPS, e i beneficiari selezionati potranno utilizzare il codice univoco fornito per prenotare le sedute.
Il bonus deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accettazione della domanda.
Normativa di riferimento
- Art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
- Art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
- Art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”
- Art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191
- Art. 4, comma 8-quater inserito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
- Art 11, comma 5-bis e comma 5-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. decreto Omnibus)
Fonte: www.salute.gov.it